Esiste una serie di differenti procedimenti che chi decide di intraprendere un’azione giudiziaria può considerare:
processo ordinario: è lo strumento più comunemente utilizzato in caso di controversie relative a inadempimenti contrattuali o risarcimento danni. Può essere avviato in caso di controversie il cui valore superi n. 60 salari minimi mensili (circa € 6.900,00), e salvo che non sia diversamente disposto dalla legge;
giudizio di appello: il sistema giudiziario brasiliano conosce diversi tipi di appello, relativi sia alle sentenze “interlocutorie”, pronunciate, cioè, nel corso di un procedimento di primo grado, sia a quelle definitive del giudizio.
processo cautelare: mira ad ottenere, in tempi rapidi, un provvedimento temporaneo che anticipi gli effetti di una sentenza di merito. Si basa sui presupposti dell’apparente fondatezza delle ragioni del ricorrente (cd. fumus boni juris), e del pericolo di grave danno (cd. periculum in mora) che il ricorrente stesso potrebbe subire ove dovesse attendere i tempi del giudizio
ordinario.
rito speciale: utilizzabile per le cause meno complesse, il cui valore non superi n. 40 salari minimi mensili (circa €4.600,00). È un rito che consente una decisione in tempi rapidi, poiché si valuta che, dato il minor valore della controversia, non vi siano prove complesse da assumere e, quindi, la fase istruttoria è limitata.
titolo esecutivo stragiudiziale: nel caso in cui il creditore disponga di cambiali, pagherò cambiari, assegni, e altri specifici documenti che la legge definisce quali “titolo esecutivo stragiudiziale”, può avviare direttamente un’azione esecutiva a carico del debitore. Al debitore esecutato è rimesso l’onere di contestare il titolo esecutivo per cui si agisce.
procedimento monitorio: ove il creditore non disponga dei documenti sopra indicati, cui la legge riconosce efficacia di titoli esecutivi, ma abbia comunque a sua disposizione altri documenti (fatture, documenti di trasporto, ecc), da cui si possa evincere l’apparente fondatezza del suo credito, può chiedere al Giudice l’emissione di un’ingiunzione di pagamento ai danni del debitore. Segue un eventuale giudizio ordinario.