La CLT elenca tre requisiti per la configurazione del vincolo di lavoro: l’abitualità (le attività non devono avere un carattere eventuale); la personalità (i servizi devono essere prestati sempre dallo stesso lavoratore, che non può “delegare” le sue funzioni a terzi) e la subordinazione (sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro).
In assenza di uno di questi presupposti l’accordo non verrà inteso come un contratto di lavoro subordinato.