La questione non è di agevole soluzione. La giurisprudenza brasiliana, infatti, ha sinora mostrato un atteggiamento ondivago circa il riconoscimento dell’autonomia delle parti sulla scelta del foro competente.
Se da un lato non si sono ammessi dubbi circa la possibilità per partner commerciali di scegliere autonomamente il foro nell’ambito di un contratto internazionale, dall’altro non sono mancate posizioni ove si è negata validità a disposizioni tendenti a derogare alla giurisdizione brasiliana, o a limitare la sovranità nazionale degli organi giudiziari brasiliani.
Ciò deve indurre a valutare attentamente l’elezione del foro competente nella redazione di un contratto internazionale.
Da notare, comunque, che il Brasile ha, sia per disposizioni normative interne, che per la ratifica di numerosi trattati bilaterali con paesi stranieri (tra cui compare anche l’Italia), un atteggiamento di generale favore circa la cooperazione in materia giudiziaria in ambito internazionale.
Altrettanto dicasi per l’uniformazione e semplificazione delle procedure di riconoscimento e collaborazione in ambito giudiziario. Ciò vale anche nell’ambito del Mercosur, al cui riguardo il Brasile ratificato il protocollo di Las Lenas.