- La duttilità: sono le parti a scegliere gli arbitri, il diritto applicabile, la lingua;
- la capacità e la competenza degli arbitri;
- la celerità del giudizio;
- limitate ipotesi di impugnabilità del lodo;
- vincolatività e esecutorietà del lodo;
- maggiori possibilità di continuare le relazioni commerciali.