L’acquisto di proprietà immobiliare può, tuttavia, essere limitato per ragioni di interesse pubblico o in considerazioni del pari diritto di terzi e, specificamente, in caso di:
- espropriazione da parte del Governo per pubblica utilità (con conseguente indennizzo);
in considerazione di piani di zonizzazione urbana; - per ragioni attinenti alla sicurezza nazionale (che impongono, ad esempio, il divieto di vendita di proprietà privata lungo la costa o a meno di 150 km dalla frontiera nazionale);
- per ragioni di tutela dei creditori del proprietario.