Avuto riguardo al rilievo che assumono le persone dei soci, le società si dividono in società di persone e società di capitali, così come in Italia.
Vi è, tuttavia, la possibilità di creare società atipiche, cioè, che non abbiano uno schema predisposto dalla Legge, in virtù dei principi dell’autonomia contrattuale e della “livre atividade negocial” (art. 170 della Costituzione Federale brasiliana).
A questo proposito, si precisa che le società “empresárias” devono costituirsi secondo uno dei tipi giuridici regolati dagli articoli 1039 a 1092 del Codice Civile brasiliano; le società semplici possono costituirsi in conformità ad uno di questi tipi e, qualora non lo facciano, si subordinano comunque alle stesse norme.
Disposizioni particolari sono dettate per la società in conto di partecipazione (sociedade em conta de participação), per la cooperativa semplice, così come per quelle previste da talune leggi speciali.