Solo nel 1943 è stato definito il Consolidamento delle Leggi sul Lavoro (CIT), sistema che ha organizzato organicamente le leggi sparse esistenti all'epoca.
Il CU è l'ordinamento giuridico principale che regola le relazioni di lavoro e che consta più di novecento articoli.
Tra i capitoli che compongono il CIT, ci sono le seguenti norme: a) Norme Generali sulla Tutela del Lavoro:
(i) identificazione della mansione;
(ii) durata del contratto di lavoro, salario minimo e ferie annuali;
(iii) sicurezza e medicina del lavoro.
b) Norme Speciali di Tutela del Lavoro:
(i) disposizioni speciali sulla durata e sulle condizioni di lavoro;
(ii) nazionalizzazione del lavoro;
(iii) tutela del lavoro femminile e minorile.
c) Norme sul contratto individuale di lavoro.
d) Norme sindacali:
(i) istituzione, inquadramento e contributo sindacale.
e) Norme sulle convenzioni collettive di lavoro.
Oltre a questo, la CU ha definito tutto l'ordinamento giuridico sulla Giustizia del Lavoro, così come il funzionamento e gli organi che la compongono, prevedendo le norme che reggono i rapporti lavorativi in Brasile.
Nonostante la CU sia stata promulgata nel 1943, l'ordinamento giuridico brasiliano, con il passare degli anni, si è modernizzato, essendo state redatte numerose leggi che regolano specifiche materie, come, per esempio, la Legge sullo Sciopero, o leggi che redigevano nuovamente gli articoli della CLT.
Con la promulgazione della Costituzione Federale (CF) del 1988, oltre alle norme sul lavoro debitamente consolidate, furono creati o perfezionati nuovi diritti dei lavoratori.
In termini di legislazione del lavoro, derivante dalla CLT, da leggi specifiche o proprio dalla Costituzione Federale, i diritti dei lavoratori, di norma, sono i seguenti:
1) salario minimo;
2) giornata lavorativa di massimo 8 ore al giorno e 44 ore settimanali;
3) intervalli per pausa o riposo di 15 minuti quando la giornata di lavoro sia superiore alle 4 ore ma inferiore alle 6 ore e di minimo un'ora e massimo 2 ore se la giornata lavorativa è superiore alle 6 ore;
4) salario non riducibile;
5) sussidio di disoccupazione;
6) tredicesima;
7) partecipazione degli utili e/o dei risultati della società;
8) ore di straordinario, fino al limite di 2 ore extra giornaliere, retribuite con un'addizionale del 50% sul pagamento dell'ora regolare, o con un'addizionale del 100% per lavoro domenicale e nei giorni festivi (tali percentuali possono essere maggiori secondo quanto stabilito dalla convenzione collettiva);
9) 30 giorni di ferie annuali aumentati del terzo costituzionale;
10) maternità di 120 giorni;
11) licenza di paternità di 5 giorni;
12) preavviso di 30 giorni in caso di dimissioni senza giusta causa o richiesta di dimissioni, di impiegati che abbiano fino ad un anno di servizio nella stessa società, aumentato di 3 giorni per ciascun anno completo di lavoro nella società, fino ad un massimo di 60 giorni, per un totale fino ad un massimo di 90 giorni;
13) pensione (per anni di contributi maturati, età, invalidità);
14) riconoscimento dell'applicazione delle norme collettive;
15) Fondo di Garanzia del Periodo di Servizio (FGTS);
16) diritto di sciopero;
17) definizione provvisoria dei membri della CIPA (Commissione Interna di Prevenzione degli Incidenti), degli impiegati malati o che subiscono infortuni sul lavoro, gestanti, etc.;
18) aumenti;
19) commissioni;
20) assegni famigliari
21) buoni per i trasporti;
22) ausilio per l'asilo;
23) aumento per insalubrità del luogo di lavoro del 10, 20 o 40% sul salario minimo vigente;
24) aumento per rischio sul posto di lavoro del 30% del salario;
25) riduzione dell'ora di lavoro notturno e addizionale notte del 20% sul salario se il lavoro viene prestato tra le 22:00 e le 5:00 del giorno successivo;
26) addizionale per trasferimento del 25% sul salario dell'impiegato;
27) riposo settimanale retribuito;
28) assicurazione di disoccupazione.
Esistono altre fonti di diritto che devono essere rispettate dal Potere Giudiziario del Lavoro:
a) Accordi e Convenzioni Collettive del Lavoro;
b) Giurisprudenza del Tribunale Superiore del Lavoro (TST);
c) Norme redatte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MTE); e
d) Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ratificate dal Brasile.
Oltre ai suddetti diritti (dal punto 1 al punto 28), le norme collettive (Accordi o Convenzioni del Lavoro) si possono prevedere altri diritti dei lavoratori come: piano salute, sussidio mensa, buono pasto etc. Le suddette norme collettive possono prevedere anche diritti più vantaggiosi rispetto a quelli previsti dalla legge come, per esempio, retribuzione aggiuntiva per le ore extra superiori a quelle previste dalla normativa (50% e 100%), etc.