Dalle forme di associazione senza personalità giuridica propria, una menzione particolare va ai consorzi.
Le società sono costituite tramite contratto scritto, privato o pubblico, nel quale, la richiesta delle parti contrattuali può portarle alla costituzione di società di persone o meno, come, per esempio, la comunione d'azienda e la società a partecipazione.
In relazione alle società di persone, sono previste nella legislazione brasiliana le seguenti tipologie: società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni.
La legge conferisce personalità giuridica a tali società in seguito alla registrazione nel competente registro pubblico, considerandole così entità di diritto con patrimoni distinti da quelli dei soci e con diversi limiti di responsabilità per gli obblighi societari.
La legislazione brasiliana prevede anche le associazioni, le fondazioni e le cooperative come forme associative differenti dalle società di capitali, sia per non avere fini di lucro, sia per le forme particolari di costituzione e oggetto sociale, indipendentemente dal fatto che possano chiudere il proprio esercizio fiscale in attivo.
È importante mettere in evidenza che, ad eccezione delle società per azioni, tutti gli altri tipi di società esistenti nella legislazione brasiliana possono avere indistintamente natura di società semplici o d'impresa, ma deve essere chiaramente espresso l'oggetto sociale della costituzione, dovendo le società semplici essere registrate nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche e le società d'impresa nelle Camere di Commercio.
5,1,1 Società per Azioni
La società per azioni o compagnia, è definita nell'articolo 1.088 del Codice Civile e regolata dalla Legge n° 6.404, del 15.12.1976 (con aggiornamento di alcuni articoli o capitoli tramite le Leggi n° 9.457, del 5.6.1997; n° 10.303, del 31.10.2001; n° 11.638, del 28.12.2007; e n° 11.941, del 27.5.2009). È una società d'impresa per definizione legale con capitale sociale rappresentato da azioni che circolano liberamente. È per eccellenza una società di capitali, volta alla realizzazione di profitti da distribuire agli azionisti a titolo di dividendi o sotto forma di interessi sul capitale proprio.
La società per azioni è identificata da una denominazione, dovendo il nome scelto essere preceduto o seguito dall'espressione "Società per azioni", per esteso o abbreviato (S.A.), o preceduto dalla parola "Compagnia", per esteso o abbreviato (Cia). Oltre a questo, si può utilizzare nella denominazione un nome proprio, del fondatore o della persona che si vuole omaggiare. La denominazione può indicare i fini societari o l'ambito d'azione, ma questa indicazione non è obbligatoria.
Esistono due specie di Società per Azioni: la società per azioni aperta, che attinge a risorse dal pubblico ed è sottoposta alla Controllo della Commissione dei Valori Mobiliari, e la società per azioni chiusa, che ottiene risorse dai propri azionisti o sottoscrittori.
Il capitale sociale è rappresentato da titoli chiamati azioni. In base alla natura dei diritti o vantaggi che conferiscono ai rispettivi titolari, le azioni possono essere: ordinarie, preferenziali o di fruizione.
Oltre ai diritti essenziali, le azioni ordinarie conferiscono ai rispettivi titolari il diritto di voto, mentre le azioni preferenziali conferiscono ai titolari vantaggi speciali che possono restringere o eliminare il diritto di voto. Le azioni di fruizione consistono, quando da ammortamento, nel diritto di continuare a usufruire dei risultati sociali delle azioni ordinarie
o preferenziali, senza riduzione del capitale.
Attraverso Accordi tra gli Azionisti, questi ultimi possono accordarsi rispetto alla compravendita delle proprie azioni, la preferenza per l'acquisto delle stesse o l'esercizio del diritto di voto. Le decisioni prese dagli azionisti sono subito eseguibili e devono essere rispettate dalla società.
La società per azioni può essere amministrata da un Gruppo di Dirigenti e da un Consiglio di Amministrazione, o solo da un Gruppo di Dirigenti, come prevede la legge o lo statuto societario.
Il Consiglio di Amministrazione è un organo di delibera collegiale, facoltativo per le compagnie chiuse e obbligatorio per quelle aperte,
o di capitale autorizzato, che deve essere composto da, almeno, tre membri, che devono essere azionisti persone fisiche, residenti o meno nel Paese.
Il Gruppo di dirigenti è l'organo esecutivo della Società per azioni. Rappresenta la società e mette in pratica tutti gli atti necessari al regolare funzionamento della società. Questo organo è composto da, minimo, due dirigenti, azionisti o meno, persone fisiche necessariamente residenti nel Paese, con limite massimo della carica di tre anni.
Gli azionisti, hanno facoltà di esercizio del controllo attraverso il Consiglio Fiscale. Questo organo ha come funzione principale il controllo dei conti e della gestione societaria. Il suo funzionamento può essere permanente od occasionale. La sua attività si relaziona al desiderio della società di stabilire un controllo più o meno rigoroso sugli atti praticati dall'amministrazione. Quando passa in carica, il Consiglio Fiscale è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri e dallo stesso numero di supplenti, azionisti o meno, eletti dall'Assemblea Generale. In casi speciali, potrà avere rappresentanti specifici per una determinata specie di azionisti.
5,1,2 Società a Responsabilità Limitata
La società a responsabilità limitata è regolata dagli articoli dal n° 1.052 al n°1.087 del Codice Civile e, in seconda istanza, dalla Legge che regola la società per azioni. Può prendere la forma di società semplice o d'impresa, in base alla natura del proprio oggetto sociale.
La società a responsabilità limitata è costituita tramite contratto sociale ed è composta da soci con responsabilità limitata, ciascun socio ha responsabilità ristretta proporzionale al valore delle proprie quote societarie. In ogni caso, tutti rispondono all'integrazione del capitale sociale, finché non è completo.
Secondo il nuovo Codice Civile, la società si compone di una struttura organica essendo gli organi societari, la Riunione dei Soci, l'Amministrazione e il Consiglio Fiscale, tutti definiti dai soci nel proprio contratto sociale. La Riunione dei Soci (o Assemblea dei Soci) è l'organo di delibera collegiale composto dal quadro societario, che deve riunirsi se la legge o il contratto lo prevede. L'amministrazione sarà esercitata da una o più persone, con quote societarie o meno, indicate nel contratto sociale o elette dalla riunione o dall'assemblea dei soci, quando viene definita la scadenza, determinata o meno, dell'incarico.
Il capitale sociale è diviso in quote sociali. La quota rappresenta il quantitativo in moneta, crediti, diritti o beni con i quali il socio contribuisce alla formazione del capitale della società. Le quote sono necessariamente nominative e non sono rappresentabili con titoli di credito. La titolarità delle rispettive quote societarie deve essere espressa nel contratto sociale, in modo che qualsiasi alienazione delle suddette quote societarie implicherà automaticamente la modifica del contratto sociale. Nelle riunioni o assemblee dei soci, l'applicazione delle delibere che prevedono la modifica del contratto sociale o la riorganizzazione dell'entità della società dipenderà dai voti favorevoli, se questi rappresenteranno i 4 (tre quarti), almeno, del capitale sociale.
5,1,3 Regole Comuni alle Società per Azioni e a Responsabilità Limitata
Le operazioni societarie di Trasformazione, Incorporazione, Fusione o Scissione possono essere formalizzate tanto per le Società per Azioni quanto per le altre società, essendo regolate dagli articoli dal n° 1.113 al 1.122 della legge n° 10.406, del 10.1.2002 (Codice Civile), così come per gli articoli dal n° 220 al 234 della legge speciale n° 6.404, del 15.12.1976 (Legge sulla Società per Azioni).
La Trasformazione è l'operazione tramite la quale la società passa, indipendentemente dalla dissoluzione, da un tipo societario all'altro, dovendo rispettare, durante il passaggio, la forma corrispondente a quella del nuovo tipo.
L'Incorporazione è l'operazione tramite la quale una o più società vengono assorbite da un'altra società, che le sostituisce per tutti i diritti e gli obblighi.
La Fusione, a sua volta, è l'operazione con la quale due o più società si uniscono, al fine di formare una nuova società, che sostituisce le precedenti per tutti i diritti e gli obblighi, una volta che le società iniziali siano estinte.
La Scissione è l'operazione con la quale la società trasferisce tutto o parte del proprio patrimonio a favore di una o più società create per questo scopo o già esistenti, estinguendo a sua volta la società scissa, nel caso abbia già versato la totalità del suo patrimonio o riducendo il capitale, nel caso abbia versato solo parte del proprio patrimonio.
5.1.4 Altri Tipi di Società e Forme Associative
In considerazione della limitazione totale o parziale della responsabilità che assumono, gli altri tipi di società esistenti vengono utilizzate raramente, ma possono tornare utili in specifiche circostanze di negoziazione. Quindi faremo alcune considerazioni rispetto a questi tipi societari, che a volte vengono adottati.
5.1.5 Impresa Individuale a Responsabilità Limitata (EIRELI)
La più nuova forma societaria, definita dal Progetto di Legge n° 4.605/09, si realizzò con la Legge 12.441 dell'11 luglio 2011, che alterò il Codice Civile e incluse la EIRELI nell'elenco di persona giuridica di diritto privato.
Nella EIRELI, a differenza dell'imprenditore, la responsabilità non sarà personale e illimitata, al contrario è limitata al valore del capitale debitamente integrato (che dovrà essere minimo 100 volte il maggiore salario minimo vigente nel paese). Ossia, con la EIRELI solamente il patrimonio societario della persona giuridica risponderà per i debiti, non confondendosi con il patrimonio della persona fisica titolare.
La EIRELI potrà svolgere attività imprenditoriale (articolo 966 Codice Civile); prestazione di servizi di qualsiasi natura (articolo 980-A, §52, Codice Civile) e attività tipiche delle società semplici.
È importante notare che la persona giuridica, nei termini della Normativa n° 117/2001 del DNRC, non può essere titolare di EIRELI, così come può solamente la persona fisica, e dal momento che quest'ultima non sia titolare di un'altra EIRELI.
Si applicano alla EIRELI, le regole previste per la società a responsabilità limitata.
5,1,6 Società in Accomandita Semplice o Per Azioni
Le società in accomandita possono avere due categorie di soci: gli accomandatari, che hanno responsabilità illimitata e ai quali competono gli atti di amministrazione e rappresentanza della società, e gli accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita o alle azioni detenute, rispettivamente per le società in accomandita semplice o per le società in accomandita per azioni.
Nelle società in accomandita semplice, anche la partecipazione dei soci accomandatari è rappresentata da quote societarie, ma, in relazione alla propria responsabilità, si applicano le norme previste per le società in nome collettivo, quindi illimitata e solidale.
La società in accomandita per azioni è regolata dagli articoli 1.090/1.092 del Codice Civile e da un capitolo speciale della Legge sulle Società per Azioni (articoli 280/284), e necessita, per entrambi i tipi di soci, la partecipazione con azioni.
5,1,7 Società in Nome Collettivo
Questa tipologia societaria si caratterizza per la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci che compongono la società.
Con questa premessa, esiste solo una categoria di soci: i soci solidali. Nonostante siano solidali tra di loro, questi soci rispondono per la responsabilità societaria in maniera sussidiaria. Per questo motivo i loro beni non possono essere impiegati, se non in seguito all'impiego dei beni societari.
L'amministrazione societaria spetta a tutti i soci, dal momento in cui non ci sia, nell'istruzione del contratto, una specifica designazione del socio a cui spetta tale compito. Se definita, questa figura avrà diritto a utilizzare privatamente la firma o la ragione sociale della società.
La denominazione della società in nome collettivo comprende la firma o la ragione sociale composta dal nome di uno, di alcuni o di tutti i soci, con l'aggiunta dell'espressione "& Cia.' quando non esiste riferimento esplicito ai nomi di tutti i soci.
5,1,8 Holding company
La holding company non è un società di persone; è quindi una società che esiste limitatamente ai relativi soci e non verso terzi. Per costituire una holding company non è richiesta nessuna formalità legale e nemmeno un contratto sociale, essendo l'esistenza di tale società provabile attraverso tutti i mezzi ammissibili dalla legislazione brasiliana. Quindi, anche se esistesse un contratto registrato al Registro Pubblico, non sarebbe comunque una società con personalità giuridica.
La holding company avrà come oggetto uno specifico obiettivo imprenditoriale, essendo la sua durata a tempo determinato o determinabile, con lo scopo di raggiungere gli obiettivi commerciali connessi al suo oggetto societario.
Sarà formata da un socio principale (imprenditore) e da soci partecipanti (investitori), essendo il primo responsabile per la realizzazione del business e rispondendo davanti a terzi personalmente e illimitatamente. Il socio partecipante, che è colui che contribuisce con il capitale o con altro contributo necessario al business, risponderà davanti al socio principale nei limiti stabiliti dal contratto stipulato tra i soci. In caso di decadimento dal ruolo del socio principale, il socio partecipante si rimetterà al proprio creditore chirografario.
L'Amministrazione della holding company spetta solamente al socio principale, sarà sua la responsabilità per le trattative commerciali e per la presentazione periodica dei conti ai soci partecipanti.
Si applicano alla holding company i dettami che valgono per le società semplici.
5,1,9 Consorzio
Se consideriamo l'etimologia della parola, consorzio significa unione, combinazione, associazione. Ma, nel significato che gli attribuisce la legislazione in materia di società per azioni, il consorzio un'aggregazione volontaria di imprese con l'obiettivo di sviluppare una determinata impresa senza comprometterne la personalità giuridica.
Il consorzio si configura con un contratto tra due o più società, senza che le suddette perdano la propria autonomia. Le società consorziate mantengono quindi la propria personalità giuridica, coniugando i propri sforzi per ottenere determinati obiettivi.
Nonostante questa aggregazione volontaria si basi su un contratto, la realtà consortile non si riveste di personalità giuridica, ragione per la quale le imprese che formano il consorzio sono obbligate solamente a rispettare le condizioni previste nel rispettivo patto firmato congiuntamente, rispondendo ciascuna per i rispettivi obblighi, senza presunzione di solidarietà, con l'unica eccezione degli effetti dei rapporti di lavoro, secondo quanto previsto dal Consolidamento della Legge sul Lavoro (CLT).
Il contratto di consorzio dovrà essere approvato dalle compagnie firmatarie in assemblea generale, se si tratta di società per azioni, o dai rispettivi organi competenti, se le società segnatarie non sono società per azioni.
Il contratto che firmeranno le società sarà costituito dai seguenti punti:
a) la designazione del consorzio, nel caso sia prevista;
b) l'obiettivo commerciale che sarà oggetto del consorzio;
c) la durata, il recapito e l'elezione del foro;
d) la definizione degli obblighi e delle responsabilità dei partecipanti, così come le prestazioni specifiche;
e) le norme di ricezione degli utili e ripartizione dei risultati;
f) le norme di amministrazione del consorzio, di contabilità, di rappresentanza delle società consorziate e la tassa di amministrazione, in caso esista;
g) la forma di delibera delle questioni di interesse comune, così come il numero di voti che spetta a ciascuno dei consorziati;
h) il contributo che ciascun consorziato darà alle spese comuni, se ci saranno.
Il contratto ed eventuali aggiornamenti successivi, dovranno essere archiviati alla Camera di Commercio di competenza, in quanto il deposito di tale atto e la relativa archiviazione deve essere pubblicato nell'organo ufficiale dell'Unione o dello Stato e anche su un giornale a grande tiratura.
5.2 Procedimento per la Registrazione
In Brasile esistono due tipi di registri pubblici delle società: (i) il registro delle imprese, destinato all'archiviazione degli atti delle società imprenditoriali (oltre all'iscrizione degli imprenditori individuali e della registrazione dei rappresentanti degli imprenditori e degli altri agenti ausiliari), effettuata dalle Camere di Commercio, che sono organi con giurisdizione statale; e (ii) il registro civile, destinato agli atti delle società semplici, effettuato dai notai del Registro Regionale delle Persone Giuridiche, che sono organi con giurisdizione locale, in base alla sede e al foro eletto.
5.2.1 Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese, che ha come organi esecutori le Camere di Commercio (una per ciascuna unità della Federazione), è di carattere obbligatorio per tutti i soggetti che esercitano attività considerate imprenditoriali (società e società imprenditoriali) e che esercitano professionalmente attività economiche di produzione o circolazione di beni o di servizi, tramite l'organizzazione dei mezzi di produzione, caratteristica dell'impresa.
Oltre alle Società per Azioni che lo sono a norma di legge, anche le seguenti tipologie di società, Società in Nome Collettivo, Società in Accomandita Semplice o per Azioni, Società a Responsabilità Limitata, sono imprenditoriali, nel caso in cui il loro oggetto sociale contenga attività considerate imprenditoriali (attività economiche di produzione o di circolazione di beni o di servizi realizzati tramite l'organizzazione aziendale tipica dell'impresa). Considerando questo presupposto, dovranno obbligatoriamente archiviare i propri atti societari nella rispettiva Camera di Commercio dello Stato nel quale abbiano sede e foro eletto, così come nelle giunte degli Stati in cui apriranno delle filiali.
La tipologia di società scelta, l'enunciazione chiara e precisa dell'oggetto sociale e la caratterizzazione imprenditoriale, indirizzeranno gli interessati ai rispettivi registri della Camera di Commercio o Registro Regionale delle Persone Giuridiche.
La richiesta di archiviazione degli atti costitutivi delle Società per Azioni sarà istruito, obbligatoriamente, con i seguenti documenti:
a) Scrittura Pubblica o Atti dell'Assemblea Generale Costituente, che contengono la qualifica completa dei sottoscrittori e la prova della sottoscrizione di tutto il capitale sociale; b) presentazione che comprova il deposito bancario effettuato al Banco do Brasil, di valore equivalente a, minimo 10% (dieci per cento) del valore del capitale sociale sottoscritto, per pagamento in denaro; c) Statuto Societario firmato da tutti i sottoscrittori; d) Bollettino di sottoscrizione del capitale sociale siglato dai sottoscrittori originari o dai membri della dirigenza dell'assemblea, indicando il nome per esteso, nazionalità, stato civile, professione, residenza e domicilio, numero di azioni sottoscritte e totali in entrata; e) procura assegnata dall'azionista residente o con sede all'estero, firmata davanti a notaio pubblico nel Paese di origine, autenticata al Consolato brasiliano, tradotta da un traduttore pubblico giurato in Brasile e registrato nel Registro dei Titoli e Documenti; f) prova dell'esistenza dell'azionista residente all'estero; g) copia autenticata dei documenti di identità dei Dirigenti e Consiglieri eletti; h) formulari debitamente compilati con i dati della società e dei suoi azionisti, così come la presentazione dei moduli delle tasse dovute per l'archiviazione.
L'archiviazione degli strumenti di costituzione e le successive modifiche delle altre società dovranno essere, allo stesso modo, presentate alla Camera di Commercio dello Stato dove è collocata la sede della rispettiva società, per mezzo della richiesta datata e firmata da tutti i soci, da procuratori o da persona legalmente abilitata.
In generale, la richiesta di archiviazione alla Camera di Commercio degli atti costitutivi delle altre società sarà istruita con i seguenti documenti:
a) tre copie originali del contratto sociale siglate da tutti i soci e da due testimoni; b) certificato, quando il contratto sociale è stato definito da strumento pubblico; c) copie autenticate dei documenti di identità dei soci; d) procura assegnata dal socio residente o con sede all'estero, firmata davanti a notaio pubblico nel rispettivo Paese di origine, autenticata al Consolato brasiliano, tradotta da un traduttore pubblico giurato in Brasile e registrato nel Registro dei Titoli e Documenti; e) prova dell'esistenza del socio domiciliato o con residenza all'estero; f) dichiarazione personale di assenza di impedimento all'esercizio dell'attività imprenditoriale, siglata da tutti i soci o dall'amministratore della società, che potrà essere definita nel contratto sociale o in strumento separato; g) formulari debitamente compilati con i dati della società e dei suoi soci, così come la presentazione dei moduli delle tasse dovute per l'archiviazione.
5,2,2 Registro Regionale delle Persone Giuridiche
La società semplice, intesa come società che non adotta la forma di società per azioni o che, adottando altre tipologie, non ha come oggetto attività private dell'imprenditore, deve registrare i propri atti costitutivi al Registro Regionale delle Persone Giuridiche.
Per la registrazione del rispettivo atto costitutivo, la società semplice deve presentare alla Regione di competenza la richiesta alla quale saranno allegati i seguenti documenti:
a) atto costitutivo e relativi aggiornamenti del contratto sociale, debitamente siglato dai soci; b) copie autenticate dei documenti di identità dei soci; c) delega assegnata dal socio domiciliato o residente all'estero, assegnata davanti a notaio pubblico nel Paese di origine, autenticata dal Consolato brasiliano, tradotta da un traduttore pubblico giurato in Brasile e registrato nel Registro dei Titoli e Documenti;
I contratti sociali di costituzione delle società semplici potranno essere archiviati nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche solo se debitamente verificati da un avvocato.