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In linea di principio non esistono limiti alla distribuzione di utili e conseguentemente alla rimessa degli stessi all’estero.

La rimessa degli utili, relativi ad esercizi successivi all’1/01/96 non è soggetta a tributo.

Il Brasile è sottoscrittore di trattati contro le dopp ie imposizioni, in vigore con i seguenti paesi:

Africa del Sud, Germania, Argentina, Austria, Belgio, Canada, Cile, Cina, Corea del Sud, Danimarca, Equador, spagna, Filippine, Finlandia, Francia, Olanda (Paesi Bassi), Ungheria, India, Israele, Italia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Norvegia, Portogallo, Repubblica Ceca e Slovacchia, Svezia ed Ucraina.

Tali trattati, prevedono le regole per evitare l’incidenza tributaria nei due paesi firmatari per le categorie di redditi indicate negli stessi.

In particolare il trattato tra Italia e Brasile è stato sottoscritto il 3.10.78 ed è entrato in vigore il 1º gennaio 1982.