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6.5. ANALISI DELLA LEGGE N. 10.520 / 02
6.5.1. Asta elettronica (articoli 2, 1 e 8)

Art 2, § 1 Il trading può essere fatto utilizzando risorse informatiche, in base a normative specifiche.
Articolo 8 Gli atti essenziali della sessione di negoziazione, compresi quelli derivanti da mezzi elettronici, saranno documentati in rispettivo processo, al fine di verificarne la regolarità da parte degli agenti di controllo, ai sensi del regolamento previsto dall'art. 2 °.
In entrambi gli articoli abbiamo le previsioni del commercio elettronico che saranno oggetto di potere regolatorio. La menzione di questa modalità esiste dalla conversione in legge della misura provvisoria.
6.5.2. Regolamenti propri (articolo 2, §2)
Art. 2 ° [...]
Paragrafo 2. Ai sensi dei regolamenti federali, statali, dei distretti federali e dei comuni, il partecipazione di scambi di merci al supporto tecnico e operativo agli organi e alle entità che promuovono modalità di trading, utilizzando le risorse della tecnologia dell'informazione.
6.5.3. Fase interna o preparatoria (articolo 3) La fase interna è quella che si sviluppa all'interno della Pubblica Amministrazione e non esiste
partecipazione di individui.
6.5.4. Banditore e squadra di supporto (articolo 3, IV e §§1 e 2)
Le offerte fatte ai sensi della legge n. 8.666 / 93 sono stati condotti da un organo collegiale indicato come un comitato di offerta, generalmente composto da tre membri. Nel caso di
modalità di invito, che prevede assunzioni piccole e semplici, c'era la possibilità di ridurre la composizione per un membro.
! importante Nella legge del trading questa realtà è cambiata. Qui la commissione di offerta è sostituito da una sola persona fisica che è il banditore, dove si concentrano,
praticamente tutte le abilità commerciali.
Attenzione! Il banditore non può fare solo quattro cose:
a) giudicare i ricorsi contro le loro decisioni;
b) approvazione;
c) Revoca;
d) annullamento.

6.5.5. Procedura di fase esterna (articolo 4)
L'intera fase esterna è descritta all'articolo 4. L'ordine obbligatorio degli atti è il seguente:
1. Pubblicazione dell'avviso (elemento I)
La fase esterna inizia con la pubblicazione dell'avviso.
L'avviso di avviso è il riepilogo dell'avviso, che ne copre gli elementi principali.