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Sì, principalmente dopo il 1996, quando la disciplina dell’istituto è stata rivista, con il riconoscimento di una maggiore autonomia e libertà alle parti: esse possono decidere, sulla base di un accordo scritto (c.d. compromesso o clausola compromissoria), di rimettere la soluzione di una controversia insorta o insorgenda ad uno o più arbitri (privati).

Le parti possono così stabilire: l’oggetto del giudizio arbitrale, che deve riguardare diritti di cui possano disporre;
il diritto applicabile (richiamando i principi generali del diritto, usi e consuetudini del commercio internazionale);
le regole procedurali da applicare al giudizio arbitrale (come la nomina degli arbitri o l’attività difensiva delle parti);

Nel procedimento le parti possono scegliere se farsi assistere o meno da un legale.

Il provvedimento che definisce il procedimento arbitrale (lodo) costituisce la base per avviare, in caso di mancato adeguamento spontaneo delle altre parti, l’eventuale fase esecutiva, ed è impugnabile in limitate ipotesi.

Va precisato che l’arbitrato non prevede l’intervento dello Stato (se non nella eventuale fase di “omologazione” del lodo arbitrale).

Sì, principalmente dopo il 1996, quando la disciplina dell’istituto è stata rivista, con il riconoscimento di una maggiore autonomia e libertà alle parti: esse possono decidere, sulla base di un accordo scritto (c.d. compromesso o clausola compromissoria), di rimettere la soluzione di una controversia insorta o insorgenda ad uno o più arbitri (privati).

Le parti possono così stabilire: l’oggetto del giudizio arbitrale, che deve riguardare diritti di cui possano disporre;
il diritto applicabile (richiamando i principi generali del diritto, usi e consuetudini del commercio internazionale);
le regole procedurali da applicare al giudizio arbitrale (come la nomina degli arbitri o l’attività difensiva delle parti);

Nel procedimento le parti possono scegliere se farsi assistere o meno da un legale.

Il provvedimento che definisce il procedimento arbitrale (lodo) costituisce la base per avviare, in caso di mancato adeguamento spontaneo delle altre parti, l’eventuale fase esecutiva, ed è impugnabile in limitate ipotesi.

Va precisato che l’arbitrato non prevede l’intervento dello Stato (se non nella eventuale fase di “omologazione” del lodo arbitrale).