Poiché sia l’agente sia il distributore hanno una sede d’affari propria ed autonoma, vale la regola generale in virtù della quale l’agente/distributore sopporta le proprie spese.
La disposizione codicistica ammette una pattuizione contraria: il contratto, pertanto, potrà specificamente indicare le eventuali spese poste a carico del preponente, quali, a titolo esemplificativo, le spese relative a pubblicità, corsi di formazione, viaggi, la spedizione di campioni, e così via.
Ad ogni buon conto, nella regolamentazione dei singoli rapporti contrattuali di agenzia/distribuzione, dovranno essere considerati, accanto alla previsione di legge ed alle disposizioni contrattuali, gli usi locali, che giocano un ruolo di fondamentale importanza nella ripartizione delle spese tra preponente e agente/distributore.