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6.1 In generale
La legge n° 6.404/76, conosciuta anche come Legge sulle Società per Azioni, distingue due tipi di compagnie: (i) compagnie chiuse e (ii) società per azioni aperte. Le società per azioni aperte hanno valori mobiliari che possono essere negoziati sul mercato dei valori mobiliari, essendo autorizzati a ricevere risorse con investitore pubblico.


In quanto autorizzate a ricevere risorse dall'investitore pubblico, le società per azioni aperte sono sottoposte a una serie di obblighi specifici, imposti dalla legge e da regolamenti rilasciati, principalmente, dalla Commissione per i Valori mobiliari (CVM).
La CVM è un'autarchia federale, vincolata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, creata dalla legge n° 6.385/76, con l'obiettivo di emanare norme per lo sviluppo e il controllo del mercato dei valori mobiliari in Brasile. Oltre alle modifiche introdotte dalla legge n° 10.303/01, le attività della CVM hanno cominciato ad incidere anche sulle Borse Valori, le entità del Mercato Over the Counter e le entità di compensazione e di liquidazione delle operazioni con valori mobiliari. La CVM è un'entità autarchica che opera in regime speciale, nonostante sia vincolata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, detiene autorità amministrativa indipendente, non essendo gerarchicamente subordinata a nessuna altro ente, oltre ad essere dotata di autonomia finanziaria e di budget, stabilità e dirigenti con mandato fisso.
Una delle finalità della CVM è la protezione dell'investitore, attraverso diversi meccanismi di controllo e supervisione, con l'obiettivo di stimolare il risparmio sul mercato azionario e finanziario.
Mentre le compagnie chiuse hanno grande libertà di stabilire regole di funzionamento nella forma migliore per gli interessi dei propri azionisti, le società per azioni aperte, che hanno la possibilità di ricevere risorse dagli investitori in generale, sono sottoposte a determinate restrizioni, godendo di minor flessibilità nell'elaborazione delle regole per il loro funzionamento.
Le società per azioni aperte possono ottenere la registrazione nella CVM per la negoziazione di valori mobiliari sulla borsa valori o sul Mercato Over the Counter (OTC), in seguito al soddisfacimento dei requisiti di registrazione presso le specifiche istituzioni, a seconda del caso.
Inoltre, occorre menzionare che le società per azioni aperte possono emettere Certificati di Deposito (CD),certificati rappresentativi delle azioni per la negoziazione verso il mercato estero, rendendo possibile il ricevimento di risorse da investitori stranieri, direttamente dai propri mercati di origine.
Negli ultimi anni la Legge sulle Società per Azioni è stata oggetto di una serie di piccole riforme societarie, fiscali e contabili. La Legge n° 11.638/07 e la Legge n° 11.941/09 hanno alterato la Legge sulle Società per Azioni per adottare nuovi criteri contabili di valutazione delle entrate e delle uscite e di riconoscimento dei costi, spese e utili con l'obiettivo di permettere la convergenza delle norme contabili brasiliane con i modelli internazionali di contabilità. Oltre a questo, le suddette leggi conferiranno alla CVM più autonomia in relazione alle norme contabili, attribuendo all'Autarchia la responsabilità di definire norme contabili, le quali sono obbligatorie per le società per azioni aperte e opzionali per le compagnie chiuse.
La Legge sulle Società per Azioni è stata anche, ulteriormente, modificata recentemente dalla Legge n° 12.431/11. Tra le modificazioni promosse dalla Legge n° 12.431/11, si fanno notare: (i) la possibilità di partecipazione degli azionisti alle assemblee generali a distanza; (ii) la flessibilità del regime di emissione dei titoli obbligazionari; ed (iii) alienazione dell'esigenza dei membri del consiglio di amministrazione delle compagnie di diventare azionisti delle stesse.
6.2 Mercato dei Valori Mobiliari
Il cosiddetto Mercato dei Valori Mobiliari è il segmento del sistema finanziario brasiliano che ingloba, tra le altre, le diverse operazioni che coinvolgono i valori mobiliari emessi dalle società per azioni aperte, come le azioni, i titoli obbligazionari, i bonus di sottoscrizione e le obbligazioni per la distribuzione pubblica. Oltre a questi valori mobiliari, la Legge n° 6.385/76 regola tutti i valori mobiliari che sono inseriti nel Mercato dei Valori Mobiliari e sono soggetti alla supervisione della CVM.
Le operazioni che coinvolgono i valori mobiliari emessi dalle società per azioni aperte possono essere realizzate sulle borse valori o sui Mercati Over the Counter (OTC)(organizzati o meno), essendo la CVM il principale organo regolatore.
Le borse valori, regolamentate dalla Risoluzione n° 2.690/00 del Consiglio Monetario Nazionale, possono essere costituite sotto forma di associazioni civili o Società per Azioni e, tra gli altri obblighi, devono mantenere un sistema adeguato per la realizzazione delle operazioni di compra vendita di titoli e/o valori mobiliari, sul mercato libero e aperto, organizzato e controllato dalla borsa, dalle società membri e dalle autorità competenti.
Il Mercato Over the Counter (OTC) organizzato, consiste a sua volta, in un sistema di negoziazione di titoli e valori mobiliari, per mezzo dei quali sono negoziati valori mobiliari delle società per azioni aperte che non sono registrati sulle borse valori. Il sistema di negoziazione si regge su un'entità autoregolamentata, incaricata di supervisionare e controllare i partecipanti al mercato e le operazioni realizzate. Il registro dei profitti per la negoziazione sul Mercato Over the Counter (OTC) e, nella pratica, le azioni negoziate sul Mercato Over the Counter (OTC) organizzato, presentano minor liquidità se comparate a quelle negoziate sulla borsa valori.
Quando non sono registrate alle borse valori o sul Mercato Over the Counter (OTC) organizzato, le società per azioni aperte possono negoziare le loro azioni nel cosiddetto Mercato Over the Counter (OTC) non organizzato, che consiste in operazioni di valori mobiliari realizzate direttamente tra broker senza la supervisione di un'entità auto-regolata.
6.3 Amministrazione
Le società per azioni aperte hanno, obbligatoriamente, una duplice struttura di amministrazione, composta dalla Dirigenza e dal Consiglio di Amministrazione, differentemente da quel che accade per le compagnie chiuse, nelle quali l'istituzione del Consiglio di Amministrazione è, di norma, facoltativa.
Il Consiglio di Amministrazione, con funzione di delibera, supervisione e ordinamento interno, dovrà essere costituito da minimo tre membri eletti dall'assemblea generale ordinaria della compagnia, azionisti o meno, i quali potranno essere residenti all'estero, considerando tuttavia che dovranno obbligatoriamente incaricare un rappresentante residente nel Paese, per ricevere citazioni in azioni proposte basandosi sulla legislazione societaria. Come suesposto, a partire dalla redazione della Legge n° 12.431/11 è stato eliminato il requisito che obbligava i membri del Consiglio di Amministrazione ad essere anche azionisti della società. Comunque è opportuno sottolineare che molti statuti societari continuano ad esigere che i consiglieri siano anche azionisti.
La Legge sulle Società per Azioni conferisce ai titolari delle azioni di emissione della società per azioni aperta con diritto di voto, che rappresentano almeno il 15% del totale delle azioni con diritto di voto, il diritto di eleggere e destituire un membro del Consiglio di Amministrazione (e il rispettivo supplente), con votazione separata durante l'assemblea generale ordinaria.
Un'altra forma di votazione separata garantita dalla Legge sulle Società per Azioni stabilisce che i titolari delle azioni preferenziali senza diritto di voto o con voto ristretto di emissione della società per azioni aperta, rappresentative almeno del 10% del capitale sociale, abbiano diritto di eleggere e destituire un membro del Consiglio di Amministrazione (e il rispettivo supplente), dal momento che non abbiano esercitato il diritto di elezione del membro del Consiglio di Amministrazione come previsto nello statuto societario. In entrambi i casi, perché sia esercitato il diritto di votazione separata, i soci minoritari devono provare la titolarità ininterrotta delle partecipazioni societarie richieste per un periodo minimo di tre mesi immediatamente anteriori allo svolgimento dell'assemblea generale per l'elezione dei consiglieri.
Infine, nell'ipotesi dei titolari di azioni con diritto di voto e i titolari di azioni preferenziali senza diritto di voto o con voto ristretto, che non generano la media delle percentuali richieste nei casi sopra indicati, sarà ammesso che questi azionisti insieme (poiché rappresentano almeno il 10% del capitale sociale della società) eleggano un membro del Consiglio di Amministrazione (e il rispettivo supplente).
La Dirigenza è l'organo esecutivo delle società, competente in materia di gestione interna delle attività e rappresentante esclusiva della società. La Direzione della società per azioni aperta dovrà essere composta almeno da due membri eletti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea Generale. I dirigenti devono essere residenti in Brasile, non essendo la condizione di azionista obbligatoria, e potranno essere membri del Consiglio di Amministrazione, fino ad un massimo di un terzo della composizione di tale organo.
Affinché le società per azioni aperte possano negoziare i propri valori mobiliari sul Mercato Over the Counter (OTC) e/o sulle borse valori, oltre all'obbligo di esistenza di un Consiglio di Amministrazione, la società dovrà attribuire a un dirigente la funzione di direttore delle relazioni con gli investitori, il quale sarà il responsabile di fornire informazioni all'investitore pubblico, alla CVM e, in caso la compagnia sia registrata alla borsa valori o nel Mercato Over the Counter (OTC) organizzato, a queste entità, così come di mantenere aggiornato il registro della società, come previsto dalla Direttiva CVM n° 480/09. Oltre agli organi già menzionati, le società devono costituire un Consiglio Fiscale, che è un organo dell'assemblea generale con potere di delibera per gli ambiti relazionati alla regolarità dell'amministrazione della compagnia. Il Consiglio Fiscale è uno strumento di supervisione a disposizione degli azionisti per la gestione della società. Il Consiglio Fiscale potrà funzionare permanentemente o solamente quando viene sollecitata la sua istituzione da parte degli azionisti.
6.4 Informazioni Periodiche e Altre Informazioni
Le società per azioni aperte sono soggette all'obbligo di divulgazione e/o comunicazione di diverse informazioni relative alle proprie attività.
Il 1° di gennaio 2010, è entrata in vigore la Normativa CVM n° 480/09, che ha sostituito la Normativa CVM n° 202/93 e ha stabilito le regole per la registrazione delle emissioni di valori mobiliari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati e il regime informativo al quale sono soggetti.
Con la nuova normativa, le informazioni riferite alle emissioni sono state riunite in un unico documento da aggiornare regolarmente, il Formulario di Riferimento, che ha sostituito il vecchio Formulario delle
Informazioni Annuali (IAN). In questo modo, nel realizzare un'offerta pubblica di distribuzione di valori mobiliari, l'emittente può elaborare solo un documento supplementare che contiene informazioni sul valore mobiliare emesso con caratteristiche e condizioni dell'offerta. Questi due documenti congiunti, il Formulario di Riferimento e il Documento Supplementare, conterranno tutte le informazioni sull'emissione di cui ha bisogno l'investitore, normalmente tramite un prospetto convenzionale.
La Normativa CVM n° 480/09 ha diviso le emissioni di valori mobiliari secondo i tipi di valori mobiliari ammessi alla negoziazione. Le società emittenti registrate nella cosiddetta "categoria A" possono negoziare qualsiasi valore mobiliare sui mercati regolamentati, e le società emittenti registrate nella "categoria B" possono negoziare sui mercati regolamentati solo valori mobiliari che non siano azioni, certificati di deposito di azioni o valori mobiliari che si convertono o conferiscono il diritto di acquisizione di azioni o certificati di deposito di azioni. La principale differenza che si nota tra le due categorie di emissioni menzionate qui sopra è la quantità di informazioni richieste dalla CVM per ciascun tipo di emissione, da riportare agli azionisti e al mercato.
Una volta concessa la registrazione della società per azioni aperta, la società che ottiene tale registrazione dovrà presentare informazioni periodiche ed eventuali alla CVM, tramite il sistema elettronico disponibile sul sito Internet della CVM (Normativa CVM n° 480/09).
Le principali informazioni periodiche che dovranno essere presentate nei termini e nella forma stabiliti nella relativa regolamentazione, sono:
a) modulo di Iscrizione al Registro delle Imprese;
b) modulo di riferimento;
c) documenti di bilancio;
d) documenti di bilancio consolidato (In Brasile DFP);
e) documento di convocazione dell'assemblea generale ordinaria;
f) tutti i documenti necessari all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee generali ordinarie;
g) verbale contenente le decisioni prese durante l'assemblea generale ordinaria;
h) atti emessi dall'assemblea generale ordinaria;
i) informativa societaria trimestrale (in Brasile ITR).
Oltre alle suddette informazioni, perle emissioni registrate nella categoria A devono essere presentate, tra le altre, le seguenti informazioni, nei modi e nei limiti stabiliti dalla regolamentazione:
a) documenti di convocazione delle assemblee generali straordinarie, speciali e dei detentori di titoli obbligazionari;
b) atti dell'assemblea generale, straordinaria, speciale e dei detentori di titoli obbligazionari;
c) atti delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nel quale sono contenute le delibere destinate a produrre effetti su terzi;
d) atti delle riunioni del Consiglio Fiscale che approvano proposte;
e) report di valutazione richiesti dagli art. 42, § 42; art. 42-A; art. 82, § 12; art. 45, § 12; art. 227, §12; art. 228, § 12; art. 229, § 22; art. 252, § 12; art. 256, § 12; e art. 264, § 12 della Legge sulle Società per Azioni e dalla regolamentazione emessa dalla CVM;
f) accordi tra gli azionisti;
g) comunicazione su atti o fatti rilevanti;
h) politica di negoziazione delle azioni;
i) atto di emissione dei titoli obbligazionari; e
j) altre informazioni richieste dalla CVM.
Le occorrenze (a), (b), (c), (i) sono applicabili anche agli emittenti registrati nella categoria B.
Quando la CVM ha redatto la Normativa CVM n° 480/09, che ha definito in dettaglio le informazioni che devono gli emittenti di valori mobiliari, è stata redatta anche la Normativa CVM n° 481/09, che allargò ulteriormente la quantità e la qualità delle informazioni da divulgare obbligatoriamente da parte delle società per azioni aperte, conferendo agli investitori più elementi per istruire il proprio diritto di voto nelle assemblee generali.
In questo senso, attraverso la Normativa CVM n° 481/09, la CVM ha cominciato a richiedere che le società per azioni aperte, in sede di convocazione di assemblee generali, divulghino informazioni dettagliate sulle materie sulle quali si delibererà durante l'assemblea generale in questione, tali informazioni si trovano indicate nella suddetta Normativa e variano in accordo con la materia su cui deliberare durante l'assemblea come, per esempio, informazioni relative all'aumento e alla riduzione di capitale, l'emissione di titoli obbligazionari, l'acquisizione di controllo e il diritto di recesso.
Per la divulgazione dei cosiddetti "fatti rilevanti" suddetti, la Normativa CVM n° 358/02 definisce rilevanti tutti gli atti o fatti relativi alle trattative della società, includendo qualsiasi decisione dell'azionista di maggioranza, delibera dell'assemblea generale o degli organo di amministrazione della società con influenza: (i) sulla quotazione dei valori mobiliari emessi dalla società; (ii) sulla decisione degli investitori nella negoziazione di tali valori mobiliari o nel loro mantenimento; e
(iii) sulla scelta degli investitori di esercitare qualsiasi diritto inerente la condizione di titolare di valori mobiliari emessi dalla società. Alcuni esempi di atti o fatti potenzialmente rilevanti sono indicati dalla stessa Normativa CVM n° 358/02:
a) cambio di controllo della società, compresa la stipulazione, alterazione o recesso dell'accordo tra gli azionisti;
b) stipulazione, alterazione o recesso dell'accordo tra gli azionisti, per il quale la società intervenga o che sia annoverato nel registro della società;
c) autorizzazione per la trattativa di valori mobiliari emessi dalla società su qualsiasi mercato, nazionale o estero;
d) decisione di promuovere la cancellazione della registrazione della società per azioni aperta;
e) incorporazione, fusione o scissione che coinvolga la società o le imprese collegate;
f) trasformazione o alienazione delle società;
g) rinegoziazione dei debiti;
h) approvazione del piano di assegnazione dell'opzione di acquisto delle azioni;
i) alterazione dei diritti e dei vantaggi dei valori mobiliari emessi dalla società;
j) divisione o raggruppamento delle azioni o attribuzione delle compensazioni;
k) celebrazione o alienazione del contratto o insuccesso della sua realizzazione quando l'aspettativa che si concretizzi sia riconosciuta pubblicamente;
l) modificazione di progetti divulgati dalla società;
m) ottenimento di accordi con i creditori, richieste o dichiarazioni di fallimento, o procedimento di azioni giudiziarie che possano incidere sulla situazione economico-finanziaria della società.
Se ritenuto necessario, la CVM potrà determinare che si divulghi, si corregga, si pubblichino o ri-pubblichino le informazioni su qualsiasi fatto rilevante che coinvolga la società per azioni aperta.
Allo stesso modo, sia la CVM che la borsa valori, o il Mercato Over the Counter (OTC) organizzato nel quale i valori mobiliari emessi dalla società siano ammessi alla negoziazione, possono richiedere che il direttore delle relazioni con gli investitori fornisca ulteriori chiarimenti in relazione alla divulgazione del fatto rilevante in oggetto.
In alcuni casi, eccezionalmente, le informazioni periodiche o eventuali, compresi gli atti o fatti rilevanti, possono essere omessi se gli azionisti di maggioranza o gli amministratori della società convengano che rivelare tali informazioni possa essere dannoso per gli interessi della società, purché tale informazione non sia sfuggita al controllo o sia stata verificata l'oscillazione atipica della quotazione, nel prezzo o nella quantità negoziata per i valori mobiliari emessi dalla società per azioni aperta o riconducibili a tali valori mobiliari. In questi casi, la società deve presentare alla CVM le ragioni che l'hanno portata a considerare che la rivelazione dell'informazione metta a rischio il legittimo interesse della società.
La CVM dovrà, a sua volta, essere sempre informata sui dati inseriti nel Registro delle Imprese relativi alla società e su qualsiasi modifica essi subiscano.
Tali informazioni, oltre ad essere presentate alla CVM, devono restare a disposizione dei titolari dei valori mobiliari nel dipartimento degli azionisti della società, e saranno divulgate dalla CVM, tranne le informazioni classificate come confidenziali dalla società.
Un altro punto che merita attenzione speciale, è il fatto che la divulgazione delle informazioni richieste alle società per azioni aperte dovrà sempre essere realizzata all'interno dell'organo ufficiale dell'Unione o dello Stato o del Distretto Federale, in base al luogo in cui è collocata la società, e la relativa pubblicazione sarà effettuata su un giornale ad ampia tiratura, stampato nella località in cui ha sede la società. Per tutte le pubblicazioni, la società dovrà utilizzare sempre lo stesso giornale, poiché qualsiasi modifica inserita nel giornale dovrà essere precedentemente notificata agli azionisti in un estratto dell'assemblea generale ordinaria.
6.5 Offerta Pubblica di Acquisto di Azioni (OPA)
Le società per azioni aperte sono anche obbligate a indire Offerta Pubblica di Acquisto di Azioni (OPA), nei termini disposti dalla Legge sulle Società per Azioni e secondo le norme della CVM nei seguenti casi:
a) OPA per la cancellazione dal registro per la negoziazione delle azioni su mercati regolamentati di valori mobiliari, che sarà formulata dall'azionista di maggioranza o dalla stessa società, con l'obiettivo di acquisire tutte le azioni emesse dalla società allo scopo di essere eliminata dal registro della società per azioni aperta (art. 42, §42, della Legge sulle Società per Azioni e Normativa CVM n° 361/02);
b) OPA per l'aumento della partecipazione, che dovrà essere realizzata in seguito ad un aumento della percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte dell'azionista di maggioranza. Tale percentuale di partecipazione, in accordo con le norme della CVM, impedisce di liquidare sul mercato le restanti azioni, avendo come obiettivo l'acquisizione di tutte le azioni emesse dalla società che siano della classe e della tipologia pertinente (art. 4°,§6° della Legge sulle Società per Azioni e Normativa CVM n° 361/02);
c) OPA per alienazione del controllo, la quale costituisce condizione di efficacia per l'atto giuridico di alienazione, diretta o indiretta, del controllo della società per azioni aperta, essendo formulata dal soggetto che acquisisce il controllo, con l'obiettivo di gestione di tutte le azioni emesse dalla società con pieno e permanente diritto di voto (art. 254-A della Legge sulle Società per Azioni e Normativa CVM n° 361/02).
L'OPA, di norma, deve essere diretta indistintamente ai titolari di azioni della stessa classe e tipologia di quelle oggetto dell'offerta, con documento, destinato alla pubblicazione, almeno una volta nei giornali a vasta circolazione abitualmente utilizzati dalla società.
Alla fine del processo di OPA per liquidazione del capitale, in caso rimangano in circolazione almeno il 5% (cinque per cento) del totale delle azioni emesse dalla società, l'assemblea generale potrà deliberare il riscatto di tali azioni, ritirandole definitivamente dalla circolazione, allo stesso valore stabilito dall'OPA.
L'OPA deve essere obbligatoriamente realizzata con asta sulla borsa valori o sul Mercato Over the Counter (OTC) organizzato nel quale le azioni oggetto dell'OPA siano ammesse alla trattativa o, in caso non siano ammesse, su borsa valori o su Mercato Over the Counter (OTC) organizzato a libera scelta dell'offerente.
Alla fine dell'anno 2010, la Normativa CVM n° 361/02, che regola il regime delle offerte pubbliche di acquisto di azioni, fu modificata dalla Normativa CVM n° 487/10. Secondo la CVM, le modifiche della nuova normativa sono motivate, principalmente, dalla necessità di adattamento delle regole dell'OPA a uno scenario nel quale le offerte pubbliche per l'acquisito del controllo delle società per azioni aperte tendono a essere sempre più frequenti. Oltre a questo, le modifiche hanno anche l'obiettivo di aggiornare la Normativa CVM n° 361/02 in toto, tenendo in considerazione l'esperienza maturata dalla CVM nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto di azioni, a partire dall'edizione delle Normativa CVM n° 361/02, nel 2002.
Tra gli aggiornamenti apportati dalla normativa si fanno notare i seguenti:
a) spiegazione dettagliata dell'obbligo di segretezza al quale è tenuto l'offerente davanti all'offerta e procedimenti che devono essere osservati in caso l'informativa sul lancio dell'offerta sfugga al suo controllo;
b) spiegazione dettagliata delle regole dell'OPA per l'acquisto del controllo, con divieto (i) dell'intervento di terzi per un lotto inferiore a quello certificato dall'offerente e (ii) dell'aumento del prezzo durante l'asta da parte dell'offerente in caso sia lanciata un'offerta concorrente, oltre all'aumento sostanziale nella quantità e nella qualità delle informazioni che devono essere divulgate in questa tipologia di OPA, tanto per l'offerente come per l'emittente, i suoi amministratori e i principali azionisti, soprattutto per le trattative realizzate da questi ultimi che coinvolgano le azioni e derivati nel periodo dell'OPA;
c) miglioramento delle regole che definiscono le informazioni che devono essere contrattate dall'offerente in alcune modalità di OPA in relazione al lavoro atteso e alla responsabilità della valutazione motivata dell'offerta.
6.6 Offerte Pubbliche di Distribuzione
sul Mercato Primario e Secondario
Le società per azioni aperte sono autorizzate a realizzare offerte pubbliche di distribuzione di beni mobiliari sul mercato primario e secondario, purché siano rispettati i requisiti stabiliti nella legislazione vigente, soprattutto nella Normativa CVM n° 400/03.
L'offerta sarà sul mercato primario quando la società emittente effettua l'offerta pubblica iniziale di valori mobiliari da distribuire pubblicamente per ottenere investitori; l'offerta pubblica sarà sul mercato secondario, quando si tratta di titoli già in circolazione, l'offerta pubblica è quindi un mezzo per alienare, integralmente o parzialmente, la propria partecipazione al capitale sociale o il proprio credito verso la società (in accordo con la tipologia di valori mobiliari offerti). È comunque frequente l'occorrenza di offerte sul mercato primario e secondario in concomitanza.
Tutte le offerte pubbliche di distribuzione sul territorio brasiliano dovranno essere sottoposte alla registrazione alla CVM, rispettando i requisiti previsti nella Normativa CVM n° 400/03, tra i quali merita particolare attenzione la presentazione del prospetto, che deve contenere informazioni sull'offerta, i valori mobiliari offerti e i diritti ad essi inerenti, sulla società emittente e la sua situazione patrimoniale, economica, finanziaria. Il prospetto deve contenere le informazioni in forma completa, precisa, veritiera, aggiornata, chiara, oggettiva e necessaria, in linguaggio comprensibile, in modo che gli investitori possano pervenire a un fondato giudizio sull'offerta.
L'utilizzo di materiale pubblicitario nell'offerta dipenderà dalla previa approvazione della CVM, essendo espressamente vietata la presentazione ai potenziali investitori di informazioni diverse o incoerenti con i dati del prospetto.
Considerando le caratteristiche specifiche dell'offerta, la CVM potrà, in alcuni casi, essere dispensata dalla registrazione dell'offerta o da alcuni requisiti, comprese le pubblicazioni, i limiti e i procedimenti previsti nella regolamentazione in vigore, così come l'offerta di valori mobiliari distribuita con sforzi ristretti, prevista dalla Normativa CVM n° 476/09.
La legislazione prevede, inoltre, l'archiviazione nella CVM, solo per società per azioni aperte che abbiano già effettuato precedentemente un'offerta pubblica di distribuzione, di Programmi di Distribuzione di Valori mobiliari, per facilitare l'analisi e la concessione della registrazione in caso di future offerte pubbliche di distribuzione dei suddetti valori mobiliari.
È necessario, per la realizzazione dell'offerta, che l'offerente istituisca un intermediario, che sarà responsabile della collocazione pubblica dei valori mobiliari. L'offerente potrà assegnare all'intermediario l'opzione di distribuzione del lotto supplementare, in modo che, in caso la richiesta di valori mobiliari da distribuire al pubblico sia superiore alle previsioni, se ne possa aumentare la quantità, a giudizio dell'intermediario, con le stesse condizioni e prezzo dei valori mobiliari offerti inizialmente. Il prospetto dovrà contenere il limite per l'esercizio dell'opzione di distribuzione del lotto supplementare , che non potrà superare il 15% (quindici per cento) della quantità dei valori mobiliari offerta inizialmente.
Inoltre, è possibile che la quantità dei valori mobiliari da distribuire sia aumentata, a giudizio dell'offerente e senza necessità di una nuova richiesta di registrazione o di modifica dei termini dell'offerta, fino al 20% (venti per cento) della quantità prevista inizialmente.
La CVM potrà sospendere (per un limite massimo di 30 giorni) o cancellare, in qualsiasi momento, l'offerta che abbia subito un procedimento in condizioni diverse da quelle previste nelle legislazione vigente o nel registro, o, anche, che sia considerata illegale, contraria alla regolamentazione della CVM o fraudolenta, anche in seguito alla ricezione della registrazione.
6.7 Segmenti Distinti di Quotazione alla Borsa Valori
(BM&FBOVESPA)
La BM&FBOVESPA definisce come "Livelli Distinti di Corporate Governance" un insieme di regole di condotta, per le società e i rispettivi amministratori, considerate importanti per la giusta valorizzazione delle azioni e degli altri titoli emessi dalla società.
Attualmente sono quattro i segmenti speciali di quotazione alla BM&FBOVESPA per la negoziazione dei valori mobiliari emessi dalle società per azioni aperte, in accordo con l'adesione delle compagnie ai Livelli Distinti di Corporate Governance della BM&FBOVESPA, da conoscere: (i) Livello 1 di Corporate Governance (Livello 1); (ii) Livello 2 di Corporate Governance (Livello 2); (iii) Nuovo Mercato della BM&FBOVESPA (Nuovo Mercato); e (iv) Mercato di Azioni per l'Ingresso di S.A.s (BOVESPA MAIS).
L'adesione volontaria di una società a queste norme, con la conseguente adozione di pratiche di Corporate Governance addizionali a quelle previste dalla Legge e applicate da tutte le società, rende tale società in grado di essere definita come Livello 1, Livello 2 o nel Nuovo Mercato, in relazione al grado di coinvolgimento adottato davanti alla BM&FBOVESPA, o, anche, in caso di quotazione sul Mercato Over the Counter (OTC) organizzato amministrato dalla BM&FBOVESPA, nel BOVESPA MAIS.
La Corporate Governance consiste in un insieme di principi e pratiche che mirano alla minimizzazione dei potenziali conflitti di interesse tra gli azionisti della società e gli amministratori. Sono tre i principi base che supportano un efficiente sviluppo della Corporate Governance: (i) regole di condotta della società che possano essere stabilite dalla legge o dal contratto (Corporate Governance propriamente detta); (ii) livello di trasparenza delle informazioni rilevanti fornite al mercato (disclosure);
e (iii) mezzi impiegati affinché queste regole siano effettivamente messe in atto (enforcement).
L'adesione ai Livelli Distinti di Corporate Governance della BM&FBOVESPA apporta molti benefici a tutti i soggetti coinvolti. Agli investitori permette: (i) maggior accortezza nella strategia azionaria; (ii) miglioramenti nel processo di supporto e controllo delle trattative della società; (iii) maggior sicurezza nello stabilire i diritti societari; e (iv) riduzione dei rischi associati all'investimento. Le società, a loro volta, hanno la possibilità di: (i) migliorare la propria immagine istituzionale; (ii) aumentare la richiesta per le proprie azioni; (iii) aumentare il valore delle proprie azioni; e (iv) minor costo del capitale.
La società può rientrare in uno qualsiasi dei segmenti di quotazione alla BM&FBOVESPA aderendo a un contratto di partecipazione che la obbliga a rispettare un insieme di regole di Corporate Governance previste per ciascuno di questi segmenti nei rispettivi regolamenti di quotazione, emessi proprio dalla BM&FBOVESPA (Regolamento di Quotazione del Livello 1, Regolamento di Quotazione del Livello 2, Regolamento di Quotazione sul Nuovo Mercato, Regolamento di Quotazione sul BOVESPA MAIS).
Nel 2010 la BM&FBOVESPA ha sottoposto al vaglio della CVM nuovi regolamenti di quotazione per il Livello 1, Livello 2 e Nuovo Mercato, i quali sono stati approvati integralmente dalla CVM e sono entrati in vigore il 10 maggio 2011. Le società che già possiedono valori mobiliari di proprietà ammessi alla negoziazione in uno dei segmenti prima dell'entrata in vigore dei nuovi regolamenti, dovranno alterare i propri statuti societari nei termini e nei limiti previsti dai nuovi regolamenti.
Le principali pratiche richieste attualmente dalla BM&FBOVESPA per la quotazione in ciascuno dei due Livelli Distinti di Corporate Governance sono descritte qui di seguito.
Per il regolamento di quotazione del Livello 1, le società devono impegnarsi, principalmente, al soddisfacimento di un insieme di regole che mirano al miglioramento nella presentazione delle informazioni al mercato e alla diffusione azionaria. Le principali pratiche previste per il Livello 1 sono:
a) mantenimento in circolazione delle azioni rappresentative per un minimo del 25% del capitale sociale;
b) adozione dei meccanismi che favoriscano la diffusione del capitale quando finalizzato alla realizzazione di azioni pubbliche di distribuzione di azioni;
c) rispetto dei requisiti aggiuntivi nell'elaborazione di prospetti di distribuzione pubblica di valori mobiliari;
d) divieto della creazione di parti beneficiarie;
e) miglioramento nelle presentazione di resoconti finanziari, delle informative societarie trimestrali e della scheda di riferimento, tra le quali emerge l'esigenza di includere una nota nelle informative societarie trimestrali sulle transazioni con i soggetti coinvolti, contenente le informazioni richieste dalle regole contabili applicabili ai resoconti finanziari annuali, e di aggiornare la posizione azionaria per specie e classe di tutti gli azionisti detentori del 5% o più delle azioni della società di qualsiasi specie e classe, in forma diretta o indiretta, fino al livello di persona fisica, dal momento in cui la società ne abbia notizia;
f) realizzazione di un'assemblea pubblica annuale con analisti e interessati, per divulgare informazioni sulla situazione economico-finanziaria della società, progetti e prospettive;
g) assolvimento delle regole di disclosure nelle operazioni che coinvolgono i profitti emessi dalla società e detenuti da azionisti controllanti;
h) divulgazione dei termini dei contratti firmati dalla società e i soggetti coinvolti;
i) realizzazione di un calendario annuale di eventi corporale;
1) mandato unificato di massimo due anni per tutto il Consiglio di Amministrazione;
k) divieto di contemporanea carica di presidente del Consiglio di Amministrazione e di presidente o di dirigente esecutivo, salvo ipotesi di cariche vacanti;
l) elaborazione e divulgazione della politica di negoziazione dei valori mobiliari emessi dalla società;
m) elaborazione e divulgazione del codice di condotta della società.
Per ottenere la classificazione come Società di Livello 2, oltre al soddisfacimento delle regole previste per il Livello 1, la società deve aderire a un insieme ben più ampio di pratiche di Corporale Governance, inclusa la concessione di diritti addizionali agli azionisti di minoranza. Le principali pratiche previste per il Livello 2 sono:
a) Consiglio di Amministrazione formato da minimo cinque membri, tra i quali almeno il 20% (venti per cento) sia composto di consiglieri indipendenti;
b) Estensione, per tutti gli azionisti detentori di azioni ordinarie e preferenziali senza diritto di voto o con voto ristretto, per lo stesso valore e alle stesse condizioni degli azionisti di maggioranza in caso di vendita al vertice della società;
c) Diritto di voto delle azioni preferenziali in materia di trasformazione, incorporazione, scissione e fusione della società e
approvazione dei contratti tra la società e le imprese dello stesso gruppo;
d) Divieto di annoverare nello statuto della società disposizioni che (i) limitino il numero di voti dell'azionista o del gruppo di azionisti in percentuale inferiore a 5% del totale delle azioni con diritto di voto, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento; (ii) stabiliscano quorum qualificato per la delibera in materie che debbano essere sottoposte all'assemblea generale degli azionisti; e (iii) impediscano l'espressione di voto a favore o impongano obblighi agli azionisti che votino a favore della soppressione o alterazione di clausole dello statuto;
e) Obbligatorietà di elaborazione e di pubblicazione da parte del Consiglio di Amministrazione di previo parere con fondamento su qualsiasi offerta pubblica di acquisito che abbia come oggetto le azioni emesse dalla società;
f) Obbligo di realizzazione di offerta pubblica di acquisto di tutte le azioni in circolazione, almeno per il valore economico, nell'ipotesi di cancellazione dal registro della società per azioni aperta o uscita dal Livello 2 di Corporate Governance;
g) Adesione alla Camera di Arbitrato per la risoluzione dei conflitti societari.
L'entrata di una società nel Nuovo Mercato, a sua volta, dipende dal rispetto di quest'ultima dell'insieme di regole previste per il Livello 1 e per il Livello 2, con in più l'obbligo per la società di mantenere il proprio capitale sociale composto esclusivamente da azioni ordinarie.
Infine, per la quotazione sulla BOVESPA MAIS, segmento di Mercato Over the Counter (OTC) organizzato creato con l'obiettivo di ampliare le alternative per l'ingresso di nuove società per azioni aperte sulla BM&FBOVESPA, la società deve rispettare pratiche avanzate di Corporate Governance, con regole simili a quelle previste per l'entrata nel Nuovo

Mercato, che garantiscano più trasparenza e diritti agli azionisti.
Il BOVESPA MAIS mira ad accogliere le società tramite accesso graduale al mercato di capitali, indirizzando la loro esposizione su tale mercato e appoggiando la loro evoluzione in termini di trasparenza, ampliamento della base degli azionisti e di liquidità.