11.1 Contratto di Compravendita Internazionale
I contratti internazionali sono gli strumenti per eccellenza del commercio internazionale, che stanno assumendo sempre maggiore importanza a seguito della globalizzazione. Il contratto di compravendita è considerato senza ombra di dubbio il più antico e il più importante per la sua funzione economica. Difatti, è il contratto che viene utilizzato da due o più soggetti per trasferire la proprietà di un bene verso il pagamento corrispettivo di un prezzo in danaro od altro valore economico.È, inoltre, consigliabile verificare se la legislazione locale brasiliana richieda autorizzazioni o registrazioni per l’importazione dei beni.
11.2 Contratto di agenzia e rappresentanza commerciale
Esistono due tipi di contratti per mezzo dei quali un’impresa straniera può avvalersi di una collaborazione commerciale per la vendita diretta dei propri prodotti nel mercato brasiliano: l’agenzia e la rappresentanza commerciale.Il contratto di agenzia è stato introdotto dal codice civile in vigore a partire dal 2002 (NCC), mentre il contratto di rappresentanza commerciale è disciplinato esclusivamente dalla legge n. 4.886 del 9 dicembre 1965 modificata dalla legge n.8.420 del 8 maggio del 1992.È importante osservare la differenza tra i contratti sopra indicati, in base alla quale ilrappresentante commerciale realizzerà affari in nome e per conto della società straniera, mentre l’agente è dotato, in linea di principio, soltanto di poteri per promuovere gli affari di una società terza, senza poteri per impegnare la stessa, realizzando pertanto soltanto un’attività preparatoria ed agevolatrice.In entrambi i casi conviene porre in essere le opportune cautele per evitare che il rapporto possa essere caratterizzato come lavoro subordinato, con le conseguenze previste dalla legislazione locale.
Agli stessi, oltre alla legge applicabile, si applicano sia gli usi e costumi internazionali, tra cui, secondo una parte della dottrina, anche la convenzione internazionale di Vienna, stipulata l´11 aprile del 1980, anche se non ancora ratificata dal Brasile.
11.3 Contratto di fornitura
L’attività di fornitura è regolata dal codice civile, ed ha per oggetto la vendita di prodotti, merce od articoli acquistati dal fabbricante e distribuiti a terzi, commercializzati in una certa zona, regione od area.La fornitura si caratterizza dalla circostanza che il fornitore ha la disponibilità giuridica della merce da distribuire.
11.4 Contratto di trasferimento di tecnologia ed assistenza técnica
I contratti di trasferimento di tecnologia ed assistenza tecnica devono rispettare la legge brasiliana ed essere sempre registrati presso l’Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) per tutelarsi dal comportamento di terzi, per ragioni di deducibilità fiscale, ed infine per rendere possibile la rimessa di pagamenti di royalties all’estero.