In conformità a tali norme sono compresi nel concetto di capitale straniero:
“i beni, le macchine e gli impianti introdotti in Brasile senza una spesa valutaria iniziale, destinati alla produzione di beni o servizi, nonché le risorse finanziarie o monetarie introdotte nel Paese e destinate ad attività economiche, a condizione che, in entrambe le ipotesi, appartengano a persone fisiche o giuridiche residenti, domiciliate o con sede all’estero”.
La Costituzione Federale, in vigore dal 5.10.1988, conteneva delle restrizioni in materia di investimenti stranieri in determinati settori, e cioè:
I) ricerca e lavorazione dei giacimenti di petrolio, gas minerale ed altri idrocarboneti fluidi;
II) raffinamento di petrolio nazionale o straniero;
III) importazione ed esportazione di prodotti e derivati dalle attività previste sub I e II;
IV) trasporto marittimo del petrolio grezzo di origine nazionale e dei derivati prodottinel Paese, nonché il trasporto, per mezzo di condutture, di petrolio grezzo, dei derivatie gas naturale di qualsiasi origine;
V) ricerca, lavorazione, arricchimento, industrializzazione, commercio di minerali, minerali nucleari e loro derivati;
VI) trasporto ed utilizzazione di materiali radioattivi nel territorio nazionale;
VII) navigazione di cabotaggio;
VIII) servizi di telecomunicazione;
IX) servizi postali e posta aerea nazionale;
X) servizi di radiodiffusione sonora e televisiva;
XI) servizi ed installazioni di energia elettrica ed utilizzazione a fini energetici delle risorse idriche;
XII) navigazione aerea, aerospaziale e infrastruttura aeroportuaria.
A partire dal 1995, a seguito dialcune revisioni costituzionali, sono state ampliate le possibilità d’intervento degli investitori stranieri nelle materie sopra indicate, essendo stata eliminata la differenziazione delle imprese costituite in Brasile sulla base dell’o rigine, nazionale o straniera, del capitale.
In virtù di tali novelle costituzionali è stata, inoltre, consentita la partecipazione straniera allo sfruttamento delle risorse minerarie ed idriche ed all’attività di navigazione di cabotaggio.
È stato, inoltre, eliminato il monopolio pubblico nei settori delle telecomunicazioni e radiodiffusione sonora e televisive e della distribuzione del gas canalizzato, ora aperti all’iniziativa privata, possibile adesso anche nel settore della ricerca ed estrazione del petrolio.
Un ulteriore intervento è stato effettuato dalla novella costituzionale n. 36, del 28.05.02, regolata dalla legge 10.610 de 20.12.02 che, modificando l’art. 222 della locale Costituzione Federale, ha reso possibile la partecipazione, in via indiret ta, di investitori stranieri in imprese di giornalismo e di diffusione radiotelevisiva.
È, infatti, possibile, la partecipazione, sino al trenta per cento del capitale sociale, mediante una società costituita in conformità con le leggi brasiliane.
Permangono, infine, determinate restrizioni (oggetto di discussione e possibile modifica) agli investimenti stranieri in Brasile, che proibiscono o limitano la partecipazione del capitale straniero nelle seguenti attività, tra l’altro:
a. svolgimento di attività relative ad energia atomica ed elettrica;
b. proprietà di aree rurali ed attività commerciali in zone di frontiera internazionale;
c. trasporto aereo interno;
d. industria aerospaziale;
e. industria di pesca;
f. poste e telegrafi.
È importante evidenziare c he in data 11 gennaio 2003, è entrato in vigore in Brasile il Nuovo Codice Civile (NCC), approvato dalla Legge 10.406 del 10 gennaio 2002.
Tale intervento legislativo ha unificato le normative che erano regolate in precedenza dal Codice Civile e dal Codice Commerciale, adottando un sistema unico per il Diritto Privato (alla stregua del Codice Civile Italiano del 1942).