Diversamente da quanto previsto dalla legge speciale per la Representação Comercial, gli agenti e i distributori non devono essere iscritti ad albi o registri speciali né, tanto meno, avere qualifiche o prerogative particolari, ma potranno essere persone fisiche o giuridiche alle quali si applicheranno in via principale le disposizioni codicistiche.
Le distinzioni tra le singole figure, da effettuarsi caso per caso, si baseranno sull’attività concretamente svolta, di modo che, ad esempio, se un soggetto acquista i beni dal produttore o dal fornitore e li rivende, attenendosi alle clausole di esclusività e di area geografica, sarà un distributore, escludendosi la possibilità di venire considerato rappresentante.